Agli studenti / Alle famiglie
Ai docenti
delle classi quinte
Oggetto: Esame di Maturità conclusivo del secondo ciclo di istruzione – anno scolastico 2025/2026 – Candidati interni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.
Con nota ministeriale n. 74346 del 10.11.2025 (allegato C), il MiM ha fissato al 12 dicembre 2025 la scadenza per la presentazione agli uffici di segreteria delle domande partecipazione all’Esame di Maturità per l’anno scolastico 2025-26. Si invitano quindi gli studenti delle classi quinte a compilare e restituire entro e non oltre il 10 dicembre 2025 i seguenti documenti:
- domanda di ammissione all’Esame di Maturità (allegato A);
- autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato B);
- ricevuta del versamento di € 12,09 da versare tramite procedura Pago in Rete Scuole – causale “Tassa per Esame di Maturità, di idoneità e di qualifica”;
- ricevuta del versamento di € 15,00 da versare tramite procedura Pago in Rete; Scuole – causale “Contributo per Esami di Maturità, di idoneità, di qualifica a.s.25/26”;
- diploma originale Licenza secondaria di primo grado (verificare presso la Scuola secondaria di primo grado frequentata di averlo ritirato);
- fototessera firmata sul retro (firma leggibile) e la relativa classe.
Tali documenti dovranno essere consegnati, per classe, in segreteria didattica dal coordinatore.
Ai candidati interni si ricorda che:
(studenti frequentati la classe quinta) – ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, sono ammessi a sostenere l’Esame di Maturità, in qualità di candidati interni, gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione. L’ammissione all’Esame di Maturità è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato;
(studenti della penultima classe – abbreviazione per merito – termine presentazione domande: 2 febbraio 2026) – ai sensi dell’art.13, comma 4, del d.lgs. n.62 del 2017, sono ammessi a domanda, direttamente all’Esame di Maturità conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che:
- hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, e non meno di otto decimi nel comportamento;
- hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado;
- hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative. L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.
Con l’occasione si ritiene opportuno far presente che per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n. 122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale.
Il Collegio Docenti potrà stabilire eventuali deroghe a tale limite (DPR 122 /09 art.14), a condizione che le assenze, comunque documentate e continuative, non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’Esame di Maturità.
Si ricorda che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici.
0